Termini e condizioni generali

Pagina 1 | 7
B-COMMAND GmbH AGB – Condizioni generali di vendita e consegna per contratti con
Imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico e beni speciali di diritto pubblico
Nel seguito, B-COMMAND GmbH è indicato come “B-COMMAND” e la parte che acquista da BCOMMAND o è in un rapporto precontrattuale con B-COMMAND per un acquisto di B-COMMAND
è di seguito indicato come “ACQUIRENTE”.
Le presenti condizioni generali di vendita e consegna sono qui di seguito denominate “CONDIZIONI”.
1. Ambito di applicazione
Queste CONDIZIONI sono applicabili a tutte le offerte, accettazione di offerte, vendite, consegne e servizi. Essi
valgono anche per tutti i rapporti commerciali futuri, anche se non sono stati espressamente concordati di nuovo. Essi applicano
agli imprenditori ai sensi dei § 14 BGB, 310 BGB (codice civile tedesco), persone giuridiche sotto pubblico
legge e fondi speciali di diritto pubblico; si applicano ad altre persone nella misura consentita dalla legge. Qualsiasi
condizioni divergenti dell’ACQUIRENTE saranno opposte; tali condizioni diventeranno efficaci solo se B-COMMAND le accetta espressamente per iscritto.
2. Offerte, conclusione del contratto e condizioni delle merci, ulteriore esportazione
(1) Tutte le offerte sono soggette a conferma e sono soggette alla disponibilità, al ricevimento tempestivo del materiale e alla
concessione della copertura da parte della polizza di assicurazione del credito commerciale di B-COMMAND. I cataloghi e gli altri documenti di vendita e le presentazioni di B-COMMAND – anche in forma elettronica – valgono solo come invito a collocare
un ordine.
(2) L’ordine dell’ACQUIRENTE costituisce un’offerta vincolante per la stipula di un contratto d’acquisto. Ordini del
L’ACQUIRENTE sarà considerato accettato da B-COMMAND solo se confermato da B-COMMAND entro
30 giorni per iscritto o per e-mail tramite una dichiarazione esplicita di accettazione o se sono eseguiti
non appena l’ordine è stato ricevuto, nel qual caso la fattura sarà considerata come conferma dell’ordine.
(3) Qualsiasi dichiarazione verbale o assicurazione fatta dai dipendenti o agenti commerciali di B-COMMAND
che vanno oltre il contratto scritto o la conferma d’ordine, sono validi solo se confermati per iscritto da BCOMMAND. Ciò non si applica alle dichiarazioni fatte da persone che sono autorizzate a rappresentare BCOMMAND senza limitazioni o rappresentanza illimitata verso l’esterno.
(4) Quantità, qualità e descrizione nonché eventuali specifiche della merce si basano sull’offerta di B-COMMAND se accettata dall’ACQUIRENTE o sul catalogo valido di B-COMMAND in relazione alla conferma d’ordine di B-COMMAND in caso di ordine dell’ACQUIRENTE. Le offerte e i listini sono trattati
confidenziale e non può essere reso accessibile a terzi senza il previo consenso di B-COMMAND.
(5) B-COMMAND può correggere errori evidenti o errati nei cataloghi, listini, documenti d’offerta o
altra documentazione senza che ciò dia luogo a rivendicazioni da parte dell’ACQUIRENTE.
(6) B-COMMAND si riserva il diritto di modificare o migliorare la merce senza avvisare l’ACQUIRENTE, a condizione che
che i requisiti legali devono essere presi in considerazione e/o a condizione che ciò non si traduca in
deterioramento duraturo della qualità, della funzione o dell’usabilità. L’ACQUIRENTE non avrà alcuna pretesa su
conto di tali cambiamenti.
(7) Qualsiasi ulteriore esportazione della merce consegnata richiede il consenso esplicito di B-COMMAND. Questo non
si applicano alle rivendite negli stati membri dell’Unione Europea e negli stati dell’accordo SEE.
3. Cancellazione e restituzione della merce
L’annullamento di un contratto validamente concluso, eventualmente in relazione alla restituzione di beni già
consegnato, richiede l’accordo espresso tra B-COMMAND e l’ACQUIRENTE. Nel caso di merci prodotte o procurate appositamente per l’ACQUIRENTE, la cancellazione del contratto e la restituzione delle merci già
consegnato privo di difetti è generalmente escluso. In caso di cancellazione da parte dell’ACQUIRENTE di ordini già
registrato da B-COMMAND, si dovrà pagare una tassa di cancellazione. Nel caso di produzioni da realizzare
sull’ordine del cliente, questo ammonta al 50% del valore dell’ordine, altrimenti ci sarà una tassa del 15% del
valore dell’ordine. L’ACQUIRENTE ha l’onere della prova per giustificare spese di cancellazione inferiori. Se l’ACQUIRENTE restituisce
Pagina 2 | 7
merce non richiesta a B-COMMAND, l’accettazione della merce non costituirà un accordo con la
Richiesta di ritiro da parte dell’ACQUIRENTE. B-COMMANDIA lo dichiarerà per iscritto.
4. Prezzo d’acquisto e condizioni di pagamento, ritardo nel pagamento
(1) Il prezzo di acquisto si basa sull’offerta o sulla conferma d’ordine di B-COMMAND o, in caso di
nessuna offerta di prezzo espressa, sul listino prezzi valido per l’ACQUIRENTE il giorno della conclusione del contratto. Il
Il prezzo concordato è in EURO. Tutti i prezzi indicati nei documenti di vendita sono soggetti a modifiche senza
più l’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge e le spese di imballaggio e franco fabbrica (soggetto a “INCOTERMS
2010”), salvo diverso accordo scritto. La deduzione dello sconto in contanti richiede una speciale dichiarazione scritta
accordo.
(2) Nel caso in cui tra la conclusione del contratto e la consegna trascorrano più di due mesi, B-COMMAND si riserva il diritto di aumentare il prezzo informando l’ACQUIRENTE prima della consegna della merce in
per trasferire a B-COMMAND gli aumenti dei costi che sono al di fuori del suo controllo, come in particolare le variazioni dei tassi di cambio o dei tassi doganali, o più del 10% di aumento dei costi dei materiali o di produzione.
(3) I pagamenti devono essere effettuati solo tramite bonifico bancario. Cambiali, assegni e altri pagamenti non
costituisce l’adempimento dell’obbligo di pagamento finché B-COMMAND non abbia irrevocabilmente e definitivamente
ottenuto lo smaltimento dell’importo del pagamento. Le spese di sconto saranno a carico dell’ACQUIRENTE.
(4) Nel caso in cui venga concordata l’apertura di una lettera di credito documentario da parte dell’ACQUIRENTE, ciò avverrà
in conformità con le Linee guida e le consuetudini generali per le lettere di credito documentario, Revisione
1993, pubblicazione ICC n. 500. Tutti i costi sostenuti in relazione alla lettera di credito documentario sono
sono a carico dell’ACQUIRENTE.
(5) Se non diversamente concordato, l’ACQUIRENTE dovrà pagare l’intero prezzo di acquisto immediatamente dopo la data della fattura.
Da questo punto di vista, l’inadempienza si verifica senza alcun promemoria. Se B-COMMAND viene a conoscenza, dopo la conclusione del
contratto, di fatti che, secondo il suo doveroso giudizio commerciale, indicano un deterioramento sostanziale
di beni o di credito, in particolare il ritardo nei pagamenti ad altri fornitori, B-COMMAND ha il diritto di esigere
di pagamento anticipato o di garanzie e, in caso di rifiuto, di recedere dal contratto, per cui i pagamenti per le prestazioni parziali già eseguite diventano immediatamente esigibili.
(6) Se l’ACQUIRENTE è in ritardo con il suo obbligo di pagamento, tutti gli altri crediti diventeranno immediatamente esigibili per
pagamento senza che sia necessaria alcuna notifica separata di inadempienza. Inoltre, B-COMMAND ha il diritto – senza pregiudizio di altre rivendicazioni o diritti a sua discrezione – di rescindere il contratto o ritirare
da esso, di richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento e/o di sospendere ulteriori consegne all’ACQUIRENTE o
di esigere il pagamento anticipato dello stesso o di esigere gli interessi al tasso legale (tasso d’interesse di base più
8%) dalla data di scadenza fino al completo pagamento del credito e di sospendere ulteriori consegne all’ACQUIRENTE.
L’ACQUIRENTE avrà il diritto di dimostrare che il ritardo non ha causato alcun danno o un danno inferiore.
(7) B-COMMAND ha il diritto di recedere dal contratto e di chiedere i danni se l’ACQUIRENTE ha finalmente
ha rifiutato di accettare la merce o non ha accettato la merce dopo aver fissato un ulteriore periodo di almeno cinque
giorni.
(8) Se l’ACQUIRENTE è in ritardo con il pagamento o una cambiale non viene convertita in pagamento entro la scadenza,
B-COMMAND ha il diritto di ritirare i prodotti. L’ACQUIRENTE accetta già a questo punto che BCOMMAND, se del caso, possa entrare nei suoi locali per ritirare i prodotti. B-COMMAND può inoltre,
vietare l’ulteriore vendita e lo smaltimento dei prodotti. Il recupero dei prodotti non rappresenta un
recesso dal contratto. Se i prodotti, d’altra parte, sono stati consegnati nel corso di un
ordine individuale al di fuori di un rapporto d’affari, B-COMMAND è obbligata a recedere dal contratto
in anticipo. L’ACQUIRENTE può, tuttavia, evitare le conseguenze legali pagando una cauzione per l’importo
della richiesta di pagamento in pericolo.
(9) Si concorda espressamente che tutti i costi di un’azione legale da parte di B-COMMAND in caso di mancato pagamento da parte di
l’ACQUIRENTE, sia giudiziario che extragiudiziario, ad es. per un’agenzia di recupero crediti, sarà rimborsato dal
COMPRATORE.
(10) L’ACQUIRENTE può compensare solo crediti incontestati o legalmente accertati; qualsiasi ulteriore compensazione da parte del
L’acquirente è escluso. Il rifiuto dei servizi e i diritti di ritenzione dell’ACQUIRENTE sono esclusi nella misura in cui questi
sono basati su un altro rapporto contrattuale, in particolare su un altro contratto d’acquisto o non basati
su rivendicazioni indiscusse o legalmente stabilite o attribuibili a negligenza grave da parte di B-COMMAND. In caso di difetti minori rispetto al prezzo d’acquisto rifiuto di pagare il prezzo d’acquisto
è escluso.
Pagina 3 | 7
5. Consegna delle merci
(1) Le merci saranno consegnate franco fabbrica in conformità con gli “INCOTERMS 2010”.
(2) Consegne parziali a cui B-COMMAND ha diritto in via principale senza preavviso all’ACQUIRENTE,
sono da considerare come consegne in quanto tali, che possono essere fatturate anche separatamente.
(3) A meno che una promessa scritta di un dipendente di vendita di B-COMMAND espressamente designato come vincolante o un
promessa verbale di persone autorizzate a rappresentare B-COMMAND senza limitazioni o a rappresentare BCOMMAND in modo esteriormente illimitato è stata fatta, le date e i periodi di consegna non saranno
considerato come concordato come vincolante.
(4) I termini di consegna devono essere ragionevolmente estesi – anche all’interno di un contratto – in caso di forza maggiore,
scioperi, serrate, interventi di autorità nazionali o internazionali e tutti gli ostacoli imprevedibili che si verificano dopo la conclusione del contratto di cui B-COMMAND non è responsabile, nella misura in cui tali
Gli ostacoli dimostrano di avere una notevole influenza sulla consegna. Ciò si applica anche se questi
circostanze si verificano presso i fornitori di B-COMMAND o i loro subfornitori. Le disposizioni relative a tale
circostanze speciali si applicheranno di conseguenza all’ACQUIRENTE. Le richieste di risarcimento danni sono escluse in
questi casi.
(5) Il rispetto della data di consegna presuppone l’adempimento puntuale e corretto degli obblighi dell’ACQUIRENTE. Se l’ACQUIRENTE è inadempiente nell’accettazione o viola altri obblighi di cooperazione, B-COMMANDIA
ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni. In caso di mancata accettazione, il rischio di deterioramento accidentale o
la distruzione passerà all’ACQUIRENTE.
(6) Se la merce viene consegnata da un vettore danneggiata in qualsiasi modo o se la merce manca, l’ACQUIRENTE dovrà
esigere immediatamente da lui una conferma scritta corrispondente. La conferma della consegna completa e ordinata da parte del trasportatore conta contro l’ACQUIRENTE. Nel caso della spedizione ferroviaria e postale,
deve essere effettuata una valutazione ufficiale dei danni.
6. Spedizione, passaggio del rischio
(1) Il mezzo e il percorso di spedizione così come l’imballaggio sono a discrezione di B-COMMAND.
(2) L’ACQUIRENTE sosterrà i costi di spedizione, se non diversamente concordato.
(3) Il rischio di deterioramento, distruzione o perdita della merce passerà all’ACQUIRENTE come segue:
a. In caso di consegna franco fabbrica (“INCOTERMS 2010”), nel momento in cui B-COMMAND informa il
ACQUIRENTE che la merce è pronta per il ritiro.
b. In caso di spedizione da parte di B-COMMAND a un altro luogo, nel momento in cui B-COMMAND consegna
consegna la merce al trasportatore o indica la disponibilità a farlo.
c. Nel caso di un accordo in base al quale B-COMMAND consegnerà eccezionalmente la merce al suo
proprio rischio in un luogo diverso dalla sua sede legale, al momento della consegna o, se l’ACQUIRENTE è inadempiente
di accettazione, nel momento in cui B-COMMAND offre la merce. In questo caso B-COMMAND deve
immagazzinare la merce a spese e rischio dell’ACQUIRENTE.
7. Conservazione del titolo
(1) La proprietà della merce non passerà all’ACQUIRENTE fino a quando l’intero prezzo d’acquisto e tutti gli altri obblighi
derivanti dalla relazione d’affari sono stati pagati per intero, compresi tutti i crediti del saldo del conto corrente.
Ciò si applica anche se l’ACQUIRENTE effettua pagamenti su crediti specificamente designati da lui. L’inclusione di singoli crediti in un conto corrente o il riconoscimento di un saldo non annullano la riserva di proprietà. I beni di cui B-COMMAND ha diritto alla (co)proprietà sono di seguito
denominata merce riservata.
(2) Fino al completo pagamento, B-COMMAND avrà diritto, nel caso in cui l’ACQUIRENTE sia in
inadempienza di un obbligo di pagamento, reclamare le merci riservate, venderle altrove o disporne
in qualsiasi altro modo.
(3) L’ACQUIRENTE conserverà e immagazzinerà in ogni momento la merce riservata su base fiduciaria e gratuitamente
per B-COMMAND separatamente dalla sua proprietà e da quella di terzi in modo adeguato, sicuro, assicurato e contrassegnato come proprietà di B-COMMAND. Nella misura in cui i lavori di manutenzione e ispezione diventano
necessario, l’ACQUIRENTE lo eseguirà in tempo utile a proprie spese.
Pagina 4 | 7
(4) Se la merce riservata viene ulteriormente lavorata o altrimenti combinata o mescolata con oggetti di cui B-COMMAND non è proprietaria, B-COMMAND ha diritto alla comproprietà del nuovo oggetto in ragione di
il valore della fattura delle merci riservate al valore della fattura delle altre merci e al valore di lavorazione.
Se la proprietà di B-COMMAND scade a causa di combinazione, miscelazione o lavorazione, l’ACQUIRENTE trasferirà
a B-COMMAND al momento della conclusione del contratto i diritti di proprietà dell’ACQUIRENTE sul nuovo
oggetto nella misura del valore della fattura della merce riservata. Le disposizioni per le merci riservate ai sensi dei punti da 7.1 a 7.3 valgono anche per i diritti di proprietà parziale o di comproprietà che ne derivano.
(5) L’ACQUIRENTE può utilizzare o rivendere le merci riservate nel corso ordinario degli affari finché è
non di default. La costituzione in pegno o il trasferimento a titolo di garanzia non sono ammessi.
(6) L’ACQUIRENTE cede come garanzia a B-COMMAND, che accetta questa cessione, tutti i crediti
derivanti dall’uso o dalla vendita, compresi eventuali pagamenti assicurativi o di compensazione e tutti i conti correnti
crediti di equilibrio.
(7) L’ACQUIRENTE non è autorizzato a cedere nuovamente il credito. Una cessione a titolo di true factoring deve
solo se B-COMMAND ne viene informata con la notifica della banca di factoring e dei conti
detenuto lì dall’ACQUIRENTE e il ricavato del factoring supera il valore del credito garantito di B-COMMAND. Il credito di B-COMMAND diventa esigibile immediatamente dopo l’accredito dei proventi del factoring.
(8) B-COMMAND autorizza revocabilmente l’ACQUIRENTE a riscuotere i crediti o i servizi ceduti nella propria
a nome e per conto proprio. Questa autorizzazione alla raccolta può essere revocata solo se l’ACQUIRENTE non
soddisfare adeguatamente i suoi obblighi di pagamento. Su richiesta di B-COMMAND, l’ACQUIRENTE sarà obbligato a informare
i suoi clienti immediatamente dell’assegnazione a B-COMMAND – a meno che B-COMMAND stesso non lo faccia –
e fornire a B-COMMAND le informazioni e i documenti necessari per la raccolta.
(9) L’ACQUIRENTE terrà in custodia e gratuitamente per B-COMMAND qualsiasi pagamento o altro oggetto ricevuto
sulla base dell’autorizzazione di addebito diretto separatamente dai suoi beni e da quelli di terzi. Essi
servirà come garanzia per B-COMMAND, nella stessa misura della merce riservata.
(10) In caso di pagamento con assegno, la proprietà di questo si trasferisce a B-COMMAND non appena viene acquisito
dall’ACQUIRENTE. Se il pagamento viene effettuato tramite cambiale, l’ACQUIRENTE assegna a B-COMMAND in
anticipare i diritti che ne derivano, che B-COMMAND accetta. Il trasferimento di questi documenti
sarà effettuata dall’ACQUIRENTE tenendoli in custodia per B-COMMAND o, se non acquisisce
possesso diretto di essi, da parte dell’ACQUIRENTE che con la presente cede in anticipo a B-COMMAND il suo credito per
consegna contro terzi; egli deve consegnare questi documenti, insieme alla sua vidimazione, a
B-COMANDA senza indugio.
(11) In caso di pegno o altri interventi di terzi nella (co)proprietà di B-COMMAND, il
L’ACQUIRENTE dovrà richiamare l’attenzione sulla proprietà di B-COMMAND e dovrà notificare a B-COMMAND senza
ritardo di qualsiasi accesso da parte di terzi alle merci consegnate sotto riserva di proprietà, insieme al
documenti che giustificano tale accesso, in modo che B-COMMAND possa far valere i suoi diritti. L’ACQUIRENTE si impegna
di inviare immediatamente a B-COMMAND una copia del rapporto di pegno. Nella misura in cui il terzo non è in
posizione di rimborsare a B-COMMAND le spese giudiziarie o extragiudiziarie sostenute in questo contesto, il
L’ACQUIRENTE sarà responsabile di tali costi. In caso di inadempimento dell’obbligo di informazione e del dovere di
l’ACQUIRENTE è responsabile di tutti i danni subiti per B-COMMAND.
(12) La ripresa o il sequestro della merce riservata da parte di B-COMMAND non costituisce un ritiro da
il contratto.
(13) B-COMMAND si impegna, su richiesta dell’ACQUIRENTE, a svincolare i titoli a cui ha diritto
nella misura in cui il valore realizzabile dei titoli supera i crediti a cui B-COMMAND è
intitolato a più del 20%. I titoli da svincolare saranno selezionati esclusivamente da B-COMMAND.
8. Garanzia ed esclusione di responsabilità
Per i difetti ai sensi del § 434 BGB B-COMMAND garantisce per le merci vendute ed è responsabile secondo
alle seguenti disposizioni:
– La responsabilità di B-COMMAND per i difetti si basa principalmente sull’accordo raggiunto riguardo al
qualità della merce. Tutte le descrizioni dei prodotti e le informazioni del produttore che sono oggetto del
contratto individuale o che sono stati resi pubblici da B-COMMAND (in particolare nei cataloghi o sul nostro
Internet homepage) al momento della conclusione del contratto è considerato un accordo su
la qualità della merce. Se la qualità non è stata concordata, è valutata secondo il
disposizioni di legge, indipendentemente dall’esistenza o meno di un difetto (§ 434 comma 1 frasi 2 e 3 BGB). Tuttavia, B-
Pagina 5 | 7
COMMAND non si assume alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore o da altri terzi
(ad es. dichiarazioni pubblicitarie) che l’ACQUIRENTE non ci ha indicato come decisive per il suo acquisto.
– L’ACQUIRENTE deve controllare la merce consegnata in conformità con il § 377 HGB (HGB).
Codice) e, in linea di principio, sollevare immediatamente qualsiasi reclamo, ma in ogni caso prima della rivendita o
elaborazione, in forma scritta e specificata. Altri obblighi legali rimangono inalterati.
– Se l’ACQUIRENTE scopre dei difetti nella merce, non può disporne senza il consenso di BCOMMAND, se ciò rischia di causare un danno maggiore. La responsabilità per i danni conseguenti è esclusa
a meno che B-COMMAND non abbia causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.
– L’ACQUIRENTE è obbligato a fornire a B-COMMAND l’oggetto della vendita o campioni dello stesso per
che è stata fatta una denuncia su sua richiesta. In caso di rifiuto colpevole, la garanzia decade.
Gli articoli o le parti sostituite diventano proprietà di B-COMMAND.
– B-COMMAND non è responsabile dell’idoneità della merce per uno scopo specifico, tranne nel caso in cui
di una dichiarazione scritta.
– B-COMMAND non sarà responsabile per difetti o danni nella consegna di merci che sono state prodotte secondo le specifiche dell’ACQUIRENTE, che si basano su una descrizione, una specifica, un progetto o documenti di costruzione dell’ACQUIRENTE o che sono chiaramente adattati al personale
esigenze dell’ACQUIRENTE, a meno che B-COMMAND sia stata in grado di riconoscere i loro difetti senza ulteriori esami. Lo stesso vale per i difetti o i danni causati da parti, materiali o altre attrezzature fornite dall’ACQUIRENTE o prodotte da terzi per suo conto. Questo non si applica se il difetto
si verifica a causa del materiale fornito da B-COMMAND o dell’elaborazione effettuata da B-COMMAND.
– B-COMMAND non fornisce alcuna garanzia e non è responsabile per difetti o danni derivanti da
installazione, connessione, funzionamento, uso o azioni simili da parte dell’ACQUIRENTE o di terzi incaricati
da parte dell’ACQUIRENTE che sono contrari ai termini del contratto, errati o impropri. L’inadeguatezza e la violazione del contratto sono determinate in particolare dalle specifiche del produttore. Il
La garanzia è esclusa se la merce consegnata da B-COMMAND è stata manipolata o modificata da
terzi senza il consenso di B-COMMAND, o se non vengono seguite le istruzioni per l’uso.
– In caso di reclami giustificati, B-COMMAND ha il diritto di determinare il tipo di
prestazione (rimedio del difetto, consegna sostitutiva) tenendo conto della natura del difetto
e gli interessi giustificati dell’ACQUIRENTE. L’ACQUIRENTE può ridurre il prezzo d’acquisto o ritirare solo
dal contratto se il tentativo di adempimento successivo di B-COMMAND sulla base dello stesso difetto
fallisce o viene rifiutato al secondo tentativo. B-COMMAND è autorizzata a far dipendere l’adempimento successivo dovuto dal pagamento del prezzo d’acquisto da parte dell’ACQUIRENTE. Tuttavia, l’ACQUIRENTE avrà diritto a
di trattenere una parte ragionevole del prezzo d’acquisto in proporzione al difetto.
– L’ACQUIRENTE dovrà informare immediatamente B-COMMAND di qualsiasi richiesta di garanzia per un consumatore.
– L’ACQUIRENTE dovrà concedere a B-COMMAND il tempo e l’opportunità necessari per il successivo adempimento dovuto, in particolare per consegnare la merce rifiutata ai fini dell’ispezione.
– Prima della restituzione della merce difettosa, l’ACQUIRENTE dovrà richiedere a BCOMMAND una conferma scritta della restituzione.
– Al fine di verificare la richiesta di garanzia, l’ACQUIRENTE dovrà presentare almeno una copia della prova di acquisto. Se
l’ACQUIRENTE non fornisce tale prova di garanzia, B-COMMAND restituirà le merci non riparate per
una tassa di gestione ragionevole.
– Senza una descrizione corretta e dettagliata del difetto, B-COMMAND non è responsabile dell’assenza di difetti.
esecuzione della riparazione. Un’informazione generale, come “difettoso”, non è sufficiente.
– La merce deve essere inviata nell’imballaggio originale o in un imballaggio adeguato. Costi e danni causati dall’improprio
imballaggio saranno a carico dell’ACQUIRENTE.
– B-COMMAND sosterrà o rimborserà le spese necessarie ai fini dell’ispezione e del successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nonché l’eventuale smontaggio
e i costi di installazione, secondo le disposizioni di legge, se esiste effettivamente un difetto. In altri
casi, B-COMMAND può chiedere un risarcimento all’ACQUIRENTE per i costi sostenuti a causa di
la richiesta ingiustificata di rimediare al difetto (in particolare le spese di ispezione e di trasporto).
– Le richieste di garanzia sono dovute solo all’ACQUIRENTE e non sono cedibili.
– B-COMMAND si riserva il diritto di apportare modifiche al design in qualsiasi momento. Tuttavia, B-COMMAND non deve
essere obbligato ad apportare o comunicare tali modifiche alle merci già consegnate.
– I diritti di ricorso secondo i §§ 478, 479 BGB (Codice civile tedesco) esistono solo se il consumatore
aveva il diritto di far valere i diritti e solo nella misura consentita dalla legge e non, tuttavia, per l’avviamento
insediamenti non concordati con B-COMMAND. Inoltre, essi presuppongono che la parte avente diritto al ricorso osservi i propri doveri, in particolare il dovere di notificare i difetti.
Pagina 6 | 7
– La limitazione generale di responsabilità ai sensi del seguente numero 9 si applica alle richieste di risarcimento danni.
9. Limitazione generale di responsabilità
(1) Se non diversamente indicato nelle presenti condizioni generali di vendita e consegna, comprese le seguenti disposizioni, B-COMMAND è responsabile in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità alle disposizioni di legge.
(2) B-COMMAND è responsabile dei danni – per qualsiasi ragione legale – nell’ambito della sua responsabilità in
casi di dolo e negligenza grave. In caso di negligenza ordinaria, B-COMMAND è responsabile,
soggetto alle limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad esempio, la dovuta cura nei propri affari; la violazione minore del dovere), solo per
a. per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute,
b. per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo l’adempimento
di cui è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e il cui adempimento il contraente fa e può fare regolarmente affidamento); in questo caso, tuttavia, la responsabilità di B-COMMAND
è limitato al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
(3) Le limitazioni di responsabilità risultanti dal paragrafo. 2 si applica anche in caso di violazioni di obblighi da parte o per il
a beneficio delle persone di cui B-COMMAND è responsabile in conformità alle disposizioni di legge.
Non si applicano se B-COMMAND ha nascosto in modo fraudolento un difetto o ha assunto una garanzia per il
qualità della merce e per le rivendicazioni dell’ACQUIRENTE ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
(4) L’ACQUIRENTE può recedere o disdire solo a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto
se B-COMMAND è responsabile della violazione del dovere. È escluso un libero diritto di recesso dell’ACQUIRENTE (in particolare secondo i §§ 650, 648 BGB). In caso contrario, si applicano i prerequisiti di legge e le conseguenze legali.
10. Prescrizione
(1) Nonostante l’articolo 438 comma. 1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione generale per rivendicazioni derivanti da materiale
i difetti e i vizi del titolo sono di un anno dalla consegna. Se l’accettazione è stata concordata, la limitazione
inizia a decorrere dal momento dell’accettazione.
(2) Se, tuttavia, le merci sono un edificio o un oggetto che è stato utilizzato per un edificio in conformità con
il suo uso abituale e che ha causato la sua difettosità (materiale da costruzione), il termine di prescrizione in conformità con le Condizioni Generali di B-COMMAND è di 5 anni dalla consegna in conformità con le disposizioni di legge (§ 438 para. 1 n. 2 BGB). Altre disposizioni statutarie speciali riguardanti
il termine di prescrizione (in particolare § 438 par. 1 n. 1, par. 3, §§ 444, 445b BGB) rimane anche
inalterato.
(3) I suddetti termini di prescrizione della legge sulla vendita si applicano anche ai termini contrattuali ed extracontrattuali
richieste di risarcimento danni da parte dell’ACQUIRENTE basate su un difetto della merce, a meno che l’applicazione del regolare
Il termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) porterebbe ad un termine di prescrizione più breve nei singoli casi.
Richieste di risarcimento danni dell’ACQUIRENTE derivanti da dolo e negligenza grave e per danni derivanti da
da lesioni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute) così come secondo la legge sulla responsabilità del prodotto diventa, tuttavia,
caduto in prescrizione esclusivamente secondo i termini di prescrizione previsti dalla legge.
11. Diritti di proprietà industriale
(1) Le bozze di B-COMMAND per conto di B-COMMAND non possono essere rese accessibili a terzi, in particolare ai concorrenti, in nessun caso. Se questo obbligo viene disatteso, l’ACQUIRENTE sarà responsabile
per tutti gli svantaggi subiti da B-COMMAND a causa dell’uso dei campioni da parte di persone non autorizzate
persone.
(2) L’ACQUIRENTE sarà responsabile di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi se la produzione
e la consegna degli oggetti sono stati eseguiti da B-COMMAND secondo le sue istruzioni. Si impegna a risarcire immediatamente B-COMMAND da eventuali richieste di risarcimento danni da parte di terzi nel
in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi che ne derivi e per risarcire B-COMMAND per qualsiasi ulteriore danno che subisca in relazione a procedimenti legali contro terzi
Pagina 7 | 7
parti o nel contesto della risoluzione di tali controversie legali, in particolare come risultato di un necessario o
spese ragionevoli.
(3) Gli oggetti venduti da B-COMMAND saranno utilizzati per i propri scopi pubblicitari. Se l’ACQUIRENTE
hanno un interesse legittimo a mantenere riservati gli articoli prodotti per lui, B-COMMAND
è obbligato a farlo solo se un accordo corrispondente è stato fatto al più tardi alla conclusione di
il contratto.
12. Strumenti
Gli utensili per articoli speciali che sono fabbricati da B-COMMAND o da terzi per suo conto sono i
proprietà di B-COMMAND grazie alle prestazioni del design e all’utilizzo dell’esperienza di produzione interna,
anche se l’ACQUIRENTE sostiene (pro rata) i costi di fabbricazione o se l’uso è esclusivamente per ordini del
COMPRATORE a causa di un accordo corrispondente. L’immagazzinamento è volontario, per cui anche gli strumenti di proprietà del
L’ACQUIRENTE sarà soggetto a un obbligo di diligenza solo per quanto riguarda i propri affari. In caso di mancato pagamento del
merce consegnata, B-COMMAND ha un diritto di ritenzione sugli strumenti di proprietà dell’ACQUIRENTE.
13. Lingua contrattuale; legge applicabile; luogo di esecuzione e giurisdizione; conseguenze legali in caso di mancata inclusione e invalidità delle condizioni generali di vendita e consegna
(1) La lingua del contratto è il tedesco. Pertanto, solo la versione tedesca di queste Condizioni Generali
e le condizioni di vendita e consegna fanno fede.
(2) Il diritto tedesco si applica ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di
Merci, anche se le consegne sono effettuate direttamente da un fornitore straniero affiliato a B-COMMAND. In
In particolare, la validità delle presenti condizioni generali di vendita e consegna è regolata
esclusivamente dalla legge tedesca.
(3) Il luogo di esecuzione e il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal contratto
rapporto tra l’ACQUIRENTE e B-COMMAND (incluse azioni su assegni o cambiali)
è la sede legale di B-COMMAND. B-COMMAND ha anche il diritto, a sua scelta, di citare in giudizio
presso il tribunale competente per la sede legale dell’ACQUIRENTE o presso qualsiasi altro tribunale che possa
hanno giurisdizione in base al diritto nazionale o internazionale. In caso di cessione dei crediti da parte di B-COMMAND, il cessionario avrà anche il diritto di scegliere il foro competente.
(4) Se le disposizioni di queste condizioni generali di vendita e consegna non sono diventate parte integrante
parte del contratto in tutto o in parte o sono diventati inefficaci, le restanti disposizioni del contratto
rimarrà in vigore. Nella misura in cui le disposizioni di queste condizioni generali di vendita e consegna
non sono diventati parte del contratto o non sono validi, il contenuto del contratto sarà regolato dalla
disposizioni di legge.
B-COMMAND GmbH
Dicembre 2019
“B-COMMAND GmbH GTC ENG”
Revisione 1.0